Accade a Piacenza: delitto di sciopero

Accade a Piacenza: delitto di sciopero

Di Claudio Novaro da Volere la Luna

Capita talvolta che una specifica vicenda giudiziaria non solo riveli informazioni preziose sulla cultura di una parte della magistratura, ma anticipi scenari sociali o politici più estesi, che trascendono il singolo provvedimento (https://volerelaluna.it/talpe/2019/08/13/repressione-giudiziaria-e-movimenti/). La vicenda piacentina legata alla esecuzione, il 10 marzo scorso, di misure coercitive contro i lavoratori in sciopero, aderenti al sindacato Si Cobas, in un comparto particolarmente esposto alla repressione penale come quello della logistica (https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2019/02/12/il-blocco-stradale-nel-decreto-salvini-appunti-di-breve-e-lungo-periodo-in-risonanza-tra-italia-e-francia-di-niccolo-cuppini/), appare sotto questo profilo particolarmente interessante. Va detto subito che, venerdì scorso, il Tribunale del riesame di Bologna ha annullato le misure cautelari disposte nei confronti degli indagati. Ma ciò non toglie che il confronto con le argomentazioni contenute nell’ordinanza applicativa e nella precedente richiesta della Procura meritino di essere raccontate (https://volerelaluna.it/lavoro/2021/03/30/piacenza-attacco-allo-sciopero-e-ai-lavoratori-immigrati/).

I fatti

Vediamo rapidamente i fatti. Dal 28 gennaio scorso, presso lo stabilimento della FedEx-TNT di Piacenza, veniva posta in essere un’attività di blocco dei cancelli carrabili da parte di lavoratori iscritti al Si Cobas. Il successivo 1 febbraio, la polizia interveniva in forze davanti alla sede dell’azienda. Alle ore 22 gli scioperanti, che si trovavano di fronte all’ingresso principale, decidevano di sedersi per terra, attuando una forma di resistenza passiva di fronte agli inviti fatti dal dirigente della Questura a spostarsi. Costui, allora, dopo le rituali tre intimazioni di sciogliere il presidio, disponeva, prima, l’avanzamento del reparti e, poi, il lancio a mano di molti lacrimogeni contro i lavoratori inermi. Ne seguiva un precipitoso allontanamento collettivo dei manifestati, intossicati dai gas, e il contestuale lancio, da parte di qualcuno tra gli stessi, di qualche sasso, bottiglia, bastone come evidente reazione alla carica della polizia. Ciò nonostante l’attività di picchettaggio proseguiva anche nei giorni successivi, sino all’8 febbraio, allorché veniva sancito un accordo in Prefettura tra la FedEx-TNT e gli scioperanti, con la cessazione della protesta. Come si legge negli articoli usciti sulla vicenda sui giornali locali, grazie alla lotta e al successivo accordo i lavoratori non solo ottenevano dei riconoscimenti salariali, ma venivano anche «scongiurati i tagli al personale nella sede della multinazionale di Piacenza», a fronte della «annunciata volontà di FedEx di operare 6.300 licenziamenti in Europa, di cui 650 in Italia».
Lo stesso 8 febbraio la Procura piacentina chiedeva al giudice per le indagini preliminari l’applicazione di 29 misure cautelari e, in particolare, 3 misure della custodia cautelare in carcere e 26 misure del divieto di dimora a Piacenza, per altrettanti lavoratori, tutti, tranne quattro, immigrati. La richiesta veniva accolta solo in parte dal giudice, che, in data 10 marzo, disponeva due arresti domiciliari e cinque divieti di dimora nella provincia di Piacenza. Alle misure cautelari richieste si accompagnavano però altre iniziative di tipo giudiziario e amministrativo: l’avvio per sei lavoratori di un procedimento per la revoca del permesso di soggiorno, 21 avvisi orali, prodromici all’applicazione della misura preventiva della sorveglianza speciale, il sequestro di computer e telefoni, sanzioni pecuniarie per la presunta violazione delle misure di contenimento dei contagi, per essere rimasti fuori dalla propria abitazione per continuare i picchetti oltre le ore 22.

Una strategia repressiva

La vicenda appare, anzitutto, paradigmatica dei meccanismi e delle strategie repressive messe in campo contro i movimenti e contro tutto ciò che è legato alla conflittualità sociale. Occorre ragionare proprio di strategie repressive e non di semplice repressione giudiziaria, perché se è vero che il processo penale, con il suo carico ingombrante e afflittivo di misure cautelari, continua a costituire la principale risposta sul piano punitivo, ad esso sono andati affiancandosi altri strumenti e dispositivi che, in modo solo apparentemente meno drammatico, contribuiscono a rendere più efficace e pervasivo il controllo sociale. È sufficiente pensare a cosa comporti per un lavoratore immigrato che lavora e risiede a Piacenza il divieto di dimora nella provincia: l’impossibilità di lavorare, di avere risorse sufficienti per mantenersi e mantenere la propria famiglia, la perdita di quella rete di relazioni e conoscenze costruita negli anni della sua permanenza in Italia ecc. Ma è soprattutto l’apertura di un procedimento amministrativo per la revoca del permesso di soggiorno che dà la misura del potere ricattatorio e intimidatorio dell’intera operazione, che è stata evidentemente, vista la contemporaneità e la sinergia delle misure adottate, pensata a tavolino, probabilmente in uno di quei tavoli di concertazione tra autorità amministrativa e di polizia e magistratura inquirente, ma forse, come opportunamente segnalato in un articolo comparso sulla vicenda, decisa anche a livelli più alti (https://www.carmillaonline.com/2021/03/21/aaa-associazione-a-delinquere-cercasi/).

Vietato protestare

Sul piano strettamente giuridico, l’ordinanza applicativa e la richiesta della Procura piacentina contengono una serie di abnormità, tipiche dei provvedimenti giudiziari visti all’opera in questa lunga stagione di repressione dei movimenti sociali, con alcune ulteriori particolarità.
La prima riguarda l’utilizzo disinvolto del concorso di persone nel reato. I due indagati mandati agli arresti domiciliari devono rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali non per aver materialmente indirizzato oggetti contundenti verso le forze dell’ordine, ma a titolo di concorso morale: l’uno, perché avrebbe protestato verbalmente nei confronti dei poliziotti per il lancio dei lacrimogeni, l’altro, indicato a più riprese negli atti processuali come «organizzatore e referente degli altri lavoratori», per essersi rivolto agli altri scioperanti «nelle fasi più concitate» della vicenda, chiedendo loro di fare dei sacrifici.
Conviene concentrarsi brevemente su questo passaggio argomentativo, perché è rivelatore dei meccanismi che hanno presieduto alla valutazione giudiziaria. La frase integrale pronunciata dal sindacalista è la seguente: «Per avere un futuro migliore bisogna fare dei sacrifici… dove la gente non lotta per i propri diritti rimane sempre debole e vive in miseria. Dove le persone hanno lottato, han fatto dei sacrifici hanno avuto una vita migliore e hanno fatto una vita più dignitosa…». Inaspettatamente, il giudice riconnette la richiesta di «fare dei sacrifici» alla volontà di porre in essere una «rappresaglia più dura per accreditare il movimento». In linea con tale lettura, secondo il PM, si tratta di un «chiaro riferimento alla volontà di opporsi violentemente alle forze dell’ordine». Difficile capire come sia possibile pervenire a tale interpretazione. Si tenga presente che è lo stesso contesto discorsivo che contraddice platealmente tale lettura, posto che, in plurime occasioni, il sindacalista chiede agli altri manifestanti di restare seduti, di non accettare provocazioni, di non lanciare niente contro le forze dell’ordine. Il provvedimento cautelare stravolge, invece, il senso delle parole pronunciate e, parallelamente, oblitera le altre frasi che illuminano adeguatamente l’intenzione del sindacalista e la sua volontà di non contrapporsi violentemente alle forze dell’ordine.
Ritenere sussistente un concorso morale su queste basi vuol dire, sul terreno dell’interpretazione giuridica, contraddire platealmente decenni di giurisprudenza della Cassazione, che ha confermato ancora di recente la necessità di ancorare l’affermazione di responsabilità penale (o la gravità indiziaria) a titolo concorsuale all’accertamento rigoroso del nesso di causalità tra la condotta tenuta e l’evento prodotto. Una condotta può essere considerata di rilievo penale a titolo di concorso morale solo se si dimostra che abbia effettivamente aiutato la realizzazione del reato, influenzando in qualche modo l’andamento dei fatti. Sul terreno dell’epistemologia giudiziaria, significa che i magistrati, nella disamina delle singole condotte, non sono partiti dagli elementi di prova acquisiti (che contraddicono l’assunto finale di partecipazione concorsuale), ma hanno immediatamente fatto proprio lo schema ricostruttivo contenuto nelle annotazioni di polizia, che indica i due indagati come i sobillatori degli operai in sciopero.
Il meccanismo di valutazione probatoria rischia di essere completamente ribaltato: non si parte dai dati obiettivi per risalire con criteri di probabilità lungo serie causali e pervenire a un risultato sul piano della ricostruzione storica, ma, al contrario, si assume come punto di partenza un determinato dato fattuale (il ruolo di promotori e organizzatori dello sciopero dei due indagati) e, poi, si cerca di rendere compatibili con tale elemento presupposto le altre acquisizioni investigative. Così, con un andamento argomentativo fortemente tautologico, la tesi d’accusa, veicolata nelle annotazioni di polizia, diventa il criterio che orienta la lettura del materiale probatorio acquisito.

Le annotazioni di polizia non si discutono

A questa impianto fanno da pendant due ulteriori elementi.
Secondo la Procura di Piacenza le annotazioni della polizia acquisite agli atti del procedimento fanno prova sino a querela di falso, cioè sino a che un giudice civile, dopo una procedura lunga e complessa, non ne accerti l’eventuale falsità. Ciò significherebbe che, fino a quel momento, ciò che scrive la polizia va preso per indiscutibile verità dei fatti. Per fortuna da qualche decennio la Corte di cassazione ha spiegato che non è così…, ma è sintomatico che la Procura piacentina introduca tale curiosa e astrusa tesi, che consentirebbe di salvaguardare una ricostruzione, contenuta nelle relazioni di servizio dei poliziotti, in alcuni casi palesemente contraddetta dalle videoriprese acquisite. Così come è altrettanto sintomatico che nel suo atto d’appello (presentato contro la decisione del giudice, che si sarebbe limitato ad applicare solo 7 misure cautelari contro le 29 richieste) il PM richiami una massima della Corte di cassazione, malamente estrapolata da una sentenza di qualche anno fa, secondo cui risponderebbe a titolo di concorso morale un soggetto che, assistendo a una resistenza commessa da altri nel corso di una manifestazione, ne rafforza l’azione offensiva mettendo in discussione l’operato delle forze dell’ordine. In altre parole, secondo questa impostazione complessiva, rivelatrice di una cultura che non ama la protesta sociale e la decifra esclusivamente sulla base delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica, non si può criticare sul campo l’operato della polizia, perché si rischia l’incriminazione per resistenza a titolo di concorso morale, e non lo si può fare nemmeno successivamente in sede giudiziaria, se non previa presentazione della querela di falso. Si tratta di argomentazioni che fanno impallidire la tutela rafforzata del ruolo del pubblico ufficiale contenuta nell’originario codice Rocco e che rimandano a un quadro dei rapporti tra cittadino e autorità di polizia più in sintonia con un regime totalitario che con uno Stato di diritto.

Criminalizzare il conflitto

C’è, però, un altro dato ancor più preoccupante che emerge prepotentemente dai provvedimenti giudiziari ed è la pervicace lettura secondo cui il conflitto sindacale, che è l’ovvia cornice della vicenda in esame, non c’entri nulla con i reati commessi, derubricati a condotte criminali senza alcuna dignità “politica” o rivendicativa. Lo dice a più riprese l’ordinanza del giudice, ove si legge che «l’azione sindacale era stata imbastita in assenza di qualsiasi rivendicazione sindacale (nessun licenziamento, nessun provvedimento disciplinare, nessun rinnovo…), ed appariva solamente pretestuosa e strumentale». Lo ripetono i capi di incolpazione provvisoria redatti dalla Procura, che segnalano, come un mantra, che le condotte degli indagati sono state commesse «al di fuori di qualsiasi lecita rivendicazione di tipo sindacale, di qualsiasi vertenza o relazione industriale». Lo afferma in sede di conferenza stampa il Procuratore capo di Piacenza, allorché sostiene che «si tratta di condotte particolarmente violente, che avevano un trend di pericolosità in crescita ed erano assolutamente privi di ogni valenza sindacale». Non basta. In un altro passaggio dell’ordinanza si arriva a sostenere che andrebbero vagliate con attenzione quelle «condotte di apologia o di istigazione a delinquere per quanti inneggiano con comunicati stampa alla lotta di classe fuori dai principi democratici, qualificando come gloriose condotte come (sic!) quelle in esame, poste in essere istigando persone spesso prive di strumenti culturali e in precarie condizioni economiche, senza alcuno scrupolo».
Si tratta di osservazioni che aprono uno spiraglio sulle modalità di lettura del conflitto che allignano in larga parte della magistratura, e, purtroppo, anche della società civile, con l’evaporazione progressiva della memoria dell’insubordinazione operaia del secolo scorso, del conflitto di classe, della lotta per la difesa dei propri diritti individuali e collettivi. Una lettura, verrebbe da dire, che segnala il ruolo centrale rivestito dell’ideologia e dalle sue narrazioni nella “gigantesca rivoluzione” (come l’ha definita di recente Marco D’Eramo) avvenuta negli ultimi 50 anni, dei padroni contro i lavoratori, dei ricchi contro i poveri. Ma qui c’è ben altro. Si coglie dalla parole dei magistrati, tragicamente in sintonia con quelle contenute nella annotazioni di polizia, una volontà punitiva che va oltre il caso della FedEx-TNT e adombra prospettive repressive, come detto, di più ampia portata, nell’ambito delle quali si nega qualsiasi forma di legittimità anche a tradizionali forme di lotta e si interviene pesantemente contro i soggetti e gli attori sociali che se ne fanno portatori, con l’evidente finalità di silenziarli e incapacitarli sul piano politico.
Ciliegina finale sulla torta: i due esposti contro i lavoratori in sciopero che hanno determinato la decisione di intervento della questura arrivano uno dalla stessa FedEx-TNT, per difendere gli interessi dell’azienda, l’altro dal segretario della FILT-CGIL di Piacenza, per la tutela degli autisti impossibilitati ad uscire dal deposito a causa dei picchetti. Ogni commento è superfluo.