Ubu Re e il suo Consiglio di amministrazione

Gaza

Quella riportata sotto è la struttura del “Consiglio di Pace” promosso da Trump, per come è stata rivelata da “The Times of Israel”. Come già sottolineato (https://ilrovescio.info/2025/10/03/ubu-re-nellera-della-tecnocrazia/), siamo oltre la più fervida letteratura distopica. Siamo al grottesco dotato di poteri mostruosi. Nessun imperatore nella storia – nemmeno il Caligola messo in scena da Camus – ha mai pensato di autoincoronarsi Presidente a vita del Consiglio di Amministrazione della Pace per governare il mondo intero (da notare che Gaza non viene nominata nemmeno di sfuggita). Un club con ingresso a pagamento su cui il Presidente ha ogni potere di controllo. E soprattutto nessuno nella storia aveva mai pensato di riunire nello stesso Board un “governo tecnocratico” a rappresentare un popolo sottoposto a genocidio insieme al governo che il genocidio lo sta compiendo. L’entrata nel Consiglio di Amministrazione da parte del regime sionista avviene proprio nei giorni in cui emerge che l’esercito israeliano ha utilizzato a Gaza anche armi termiche e termobariche fornite dagli Stati Uniti. Chiamate “bombe a vuoto” o “aerosol”, capaci di generare temperature superiori ai 3.500 gradi Celsius (6.332 gradi Fahrenheit), queste armi hanno fatto evaporare – lasciando al loro posto pezzi di carne e mucchi di cenere – centinaia di gazawi. Provando a immaginare l’inimmaginabile (i corpi inceneriti, i loro inceneritori ancora in carica, accolti a braccia aperte da chi ha fornito loro gli strumenti di incenerimento), possiamo leggere il finale dello statuto: «Il Consiglio della Pace è dotato di un sigillo ufficiale, che deve essere approvato dal Presidente». Il sigillo della ridicolaggine assassina. L’inconfondibile Armand Robin scrisse alla Gestapo, il 5 ottobre 1943: «È esattissimo che io vi disapprovo di una disapprovazione per la quale non esiste nome in nessuna delle lingue che conosco (e certamente neppure nella lingua ebraica, che voi mi fate desiderare di studiare). Voi siete degli assassini, signori; e aggiungo anche (è un punto di vista cui tengo molto) che siete degli assassini ridicoli».

STATUTO DEL CONSIGLIO DI PACE

Preambolo

Dichiarando che una pace duratura richiede giudizio pragmatico, soluzioni di buon senso e il coraggio di abbandonare approcci e istituzioni che troppo spesso hanno fallito;

Riconoscendo che una pace duratura mette radici quando le persone sono messe nelle condizioni di assumere il controllo e la responsabilità del proprio futuro;

Affermando che solo una partnership sostenuta e orientata ai risultati, fondata sulla condivisione degli oneri e degli impegni, può garantire la pace in luoghi dove essa si è dimostrata troppo a lungo irraggiungibile;

Deplorando che troppi approcci alla costruzione della pace favoriscano una dipendenza perpetua e istituzionalizzino la crisi invece di aiutare le persone a superarla;

Sottolineando la necessità di un organismo internazionale per la costruzione della pace più agile ed efficace; e

Decidendo di costituire una coalizione di Stati volenterosi, impegnati nella cooperazione pratica e nell’azione efficace,

guidati dal giudizio e nel rispetto della giustizia, le Parti adottano il presente Statuto del Consiglio di Pace.

Articolo 1: Missione

CAPITOLO I – FINALITÀ E FUNZIONI

Il Consiglio di Pace è un’organizzazione internazionale che mira a promuovere la stabilità, ristabilire una governance affidabile e conforme alla legge e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti.
Il Consiglio di Pace svolgerà tali funzioni di costruzione della pace in conformità al diritto internazionale e secondo quanto approvato ai sensi del presente Statuto, inclusi lo sviluppo e la diffusione di migliori pratiche applicabili da tutte le nazioni e comunità che perseguono la pace.

CAPITOLO II – ADESIONE

Articolo 2.1: Stati membri

L’adesione al Consiglio di Pace è limitata agli Stati invitati a partecipare dal Presidente e ha inizio con la notifica del consenso dello Stato a essere vincolato dal presente Statuto, in conformità al Capitolo XI.

Articolo 2.2: Responsabilità degli Stati membri

(a) Ogni Stato membro sarà rappresentato nel Consiglio di Pace dal proprio Capo di Stato o di Governo.

(b) Ogni Stato membro sosterrà e assisterà le operazioni del Consiglio di Pace in conformità con le rispettive autorità legali interne. Nulla nel presente Statuto deve essere interpretato come conferimento al Consiglio di Pace di giurisdizione all’interno del territorio degli Stati membri, né come obbligo per gli Stati membri di partecipare a una specifica missione di costruzione della pace senza il loro consenso.

(c) Ogni Stato membro servirà un mandato non superiore a tre anni dall’entrata in vigore del presente Statuto, soggetto a rinnovo da parte del Presidente. Il mandato triennale non si applica agli Stati membri che contribuiscono con oltre 1.000.000.000 di dollari USA in fondi in contanti al Consiglio di Pace entro il primo anno dall’entrata in vigore dello Statuto.

Articolo 2.3: Cessazione dell’adesione

L’adesione termina al verificarsi della prima delle seguenti condizioni:
(i) scadenza del mandato triennale, soggetta all’Articolo 2.2(c) e a rinnovo da parte del Presidente;
(ii) recesso, ai sensi dell’Articolo 2.4;
(iii) decisione di rimozione da parte del Presidente, soggetta al veto di una maggioranza dei due terzi degli Stati membri; o
(iv) scioglimento del Consiglio di Pace ai sensi del Capitolo X.

Uno Stato la cui adesione termina cessa anche di essere Parte dello Statuto, ma può essere nuovamente invitato a diventare Stato membro ai sensi dell’Articolo 2.1.

Articolo 2.4: Recesso

Qualsiasi Stato membro può recedere dal Consiglio di Pace con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Presidente.

CAPITOLO III – GOVERNANCE

Articolo 3.1: Il Consiglio di Pace

(a) Il Consiglio di Pace è composto dai suoi Stati membri.

(b) Il Consiglio di Pace vota su tutte le proposte all’ordine del giorno, incluse quelle relative ai bilanci annuali, all’istituzione di entità sussidiarie, alla nomina di alti dirigenti esecutivi e alle principali determinazioni politiche, come l’approvazione di accordi internazionali e l’avvio di nuove iniziative di costruzione della pace.

(c) Il Consiglio di Pace si riunisce in sedute deliberative almeno una volta all’anno e in ulteriori occasioni e luoghi ritenuti opportuni dal Presidente.

(d) Ogni Stato membro dispone di un voto.

(e) Le decisioni sono adottate a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti, previa approvazione del Presidente, che può anche esprimere un voto in caso di parità.

(f) Il Consiglio di Pace terrà inoltre riunioni regolari non deliberative con il Consiglio Esecutivo.

(g) Gli Stati membri possono essere rappresentati da un alto funzionario alternativo, previa approvazione del Presidente.

(h) Il Presidente può invitare organizzazioni regionali di integrazione economica a partecipare ai lavori.

Articolo 3.2: Presidente

(a) Donald J. Trump fungerà da Presidente inaugurale del Consiglio di Pace e separatamente da rappresentante inaugurale degli Stati Uniti d’America.

(b) Il Presidente ha autorità esclusiva di creare, modificare o sciogliere entità sussidiarie.

Articolo 3.3: Successione e sostituzione

Il Presidente designerà in ogni momento un successore. La sostituzione potrà avvenire solo a seguito di dimissioni volontarie o incapacità, determinate da voto unanime del Consiglio Esecutivo.

Articolo 3.4: Sottocomitati

Il Presidente può istituire sottocomitati e definirne mandato, struttura e regole.

CAPITOLO 4. Consiglio Esecutivo

Articolo 4.1: Composizione e rappresentanza del Consiglio Esecutivo

(a) Il Consiglio Esecutivo è selezionato dal Presidente ed è composto da leader di statura globale.

(b) I membri del Consiglio Esecutivo restano in carica per mandati di due anni, sono soggetti a revoca da parte del Presidente e possono essere rinnovati a sua discrezione.

(c) Il Consiglio Esecutivo è guidato da un Direttore Esecutivo nominato dal Presidente e confermato da un voto di maggioranza del Consiglio Esecutivo.

(d) Il Direttore Esecutivo convoca il Consiglio Esecutivo ogni due settimane per i primi tre mesi successivi alla sua istituzione e, successivamente, con cadenza mensile, nonché in ulteriori occasioni qualora il Direttore Esecutivo lo ritenga opportuno.

(e) Le decisioni del Consiglio Esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti, incluso il Direttore Esecutivo. Tali decisioni entrano in vigore immediatamente, fatta salva la facoltà del Presidente di esercitare il veto in qualsiasi momento successivo.

(f) Il Consiglio Esecutivo determina il proprio regolamento interno.

Articolo 4.2: Mandato del Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo:

(a) esercita i poteri necessari e appropriati per attuare la missione del Consiglio della Pace, in conformità con il presente Statuto;

(b) riferisce al Consiglio della Pace sulle proprie attività e decisioni con cadenza trimestrale, in conformità all’Articolo 3.1(f), nonché in ulteriori occasioni che il Presidente potrà determinare.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 5.1: Spese

Il finanziamento delle spese del Consiglio della Pace avviene tramite contributi volontari degli Stati membri, di altri Stati, di organizzazioni o di altre fonti.

Articolo 5.2: Conti

Il Consiglio della Pace può autorizzare l’istituzione di conti nella misura necessaria allo svolgimento della propria missione. Il Consiglio Esecutivo autorizza l’adozione di sistemi di controllo e di meccanismi di vigilanza in materia di bilanci, conti finanziari e erogazioni, nella misura necessaria o opportuna a garantirne l’integrità.

Articolo 6

(a) Il Consiglio della Pace e i suoi enti sussidiari possiedono personalità giuridica internazionale. Essi dispongono della capacità giuridica necessaria al perseguimento della loro missione (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili, promuovere procedimenti giudiziari, aprire conti bancari, ricevere ed erogare fondi pubblici e privati, nonché assumere personale).

pratiche orientate ai risultati(b) Il Consiglio della Pace assicura la concessione dei privilegi e delle immunità necessari all’esercizio delle funzioni del Consiglio della Pace, dei suoi enti sussidiari e del relativo personale, da stabilirsi mediante accordi con gli Stati nei quali il Consiglio della Pace e i suoi enti sussidiari operano, ovvero attraverso altre misure adottate da tali Stati in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici interni. Il Consiglio può delegare l’autorità a negoziare e concludere tali accordi o intese a funzionari designati all’interno del Consiglio della Pace e/o dei suoi enti sussidiari.

Articolo 7

CAPITOLO VII – INTERPRETAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie interne tra e all’interno dei membri, degli enti e del personale del Consiglio della Pace, relative a questioni attinenti al Consiglio della Pace, dovrebbero essere risolte mediante una collaborazione amichevole, in conformità con le autorità organizzative stabilite dal presente Statuto; a tal fine, il Presidente è l’autorità finale in merito al significato, all’interpretazione e all’applicazione del presente Statuto.

CAPITOLO VIII – MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 8

Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio Esecutivo oppure da almeno un terzo degli Stati membri del Consiglio della Pace che agiscano congiuntamente. Le proposte di modifica sono trasmesse a tutti gli Stati membri almeno trenta (30) giorni prima della loro messa ai voti. Tali modifiche sono adottate previa approvazione con una maggioranza dei due terzi del Consiglio della Pace e pratiche orientate ai risultati confermata da parte del Presidente. Le modifiche ai Capitoli II, III, IV, V, VIII e X richiedono l’approvazione unanime del Consiglio della Pace e la conferma del Presidente. Una volta soddisfatti i requisiti pertinenti, le modifiche entrano in vigore alla data indicata nella risoluzione di modifica o, in mancanza di tale indicazione, immediatamente.

CAPITOLO IX – RISOLUZIONI O ALTRE DIRETTIVE

Articolo 9

Il Presidente, agendo per conto del Consiglio della Pace, è autorizzato ad adottare risoluzioni o altre direttive, in conformità con il presente Statuto, al fine di attuare la missione del Consiglio della Pace.

CAPITOLO X – DURATA, SCIOGLIMENTO E TRANSIZIONE

Articolo 10.1: Durata

Il Consiglio della Pace continua ad esistere fino a quando non venga sciolto in conformità al presente Capitolo, momento in cui il presente Statuto cesserà altresì di avere efficacia.

Articolo 10.2: Condizioni per lo scioglimento

Il Consiglio della Pace si scioglie nel momento in cui il Presidente lo ritenga necessario o opportuno, oppure alla fine di ogni anno solare dispari, salvo rinnovo da parte del Presidente entro e non oltre il 21 novembre di tale anno solare dispari. Il Consiglio Esecutivo stabilisce le norme e le procedure relative alla definizione di tutti i beni, le passività e le obbligazioni in caso di scioglimento.

CAPITOLO XI – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 11.1: Entrata in vigore e applicazione provvisoria

(a) Il presente Statuto entra in vigore con l’espressione del consenso a essere vincolati da parte di tre Stati.

(b) Gli Stati che sono tenuti a ratificare, accettare o approvare il presente Statuto mediante procedure interne convengono di applicarne provvisoriamente le disposizioni, salvo che abbiano informato il Presidente, al momento della firma, dell’impossibilità di farlo. Gli Stati che non applicano provvisoriamente il presente Statuto possono partecipare ai lavori del Consiglio della Pace in qualità di Membri senza diritto di voto, in attesa della ratifica, accettazione o approvazione dello Statuto in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici interni, previa approvazione del Presidente.

Articolo 11.2: Depositario

Il testo originale del presente Statuto, nonché ogni sua modifica, è depositato presso gli Stati Uniti d’America, che sono designati quali Depositari del presente Statuto. Il Depositario provvede tempestivamente a fornire a tutti i firmatari del presente Statuto una copia certificata conforme del testo originale, nonché di ogni modifica o protocollo aggiuntivo ad esso.

CAPITOLO XII – RISERVE

Articolo 12

Non possono essere formulate riserve al presente Statuto.

CAPITOLO XIII – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13.1: Lingua ufficiale

La lingua ufficiale del Consiglio della Pace è l’inglese.

Articolo 13.2: Sede

Il Consiglio della Pace e i suoi enti sussidiari possono, in conformità con il presente Statuto, istituisce una sede centrale e uffici sul territorio. Il Consiglio della Pace negozierà, ove necessario, un accordo di sede e accordi disciplinanti gli uffici sul territorio con lo Stato o gli Stati ospitanti.

Articolo 13.3: Sigillo

Il Consiglio della Pace è dotato di un sigillo ufficiale, che deve essere approvato dal Presidente.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Statuto.